Forlì, 28 Settembre 2015
A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE
Circolare 01/2015
Oggetto: Standard UNI EN 16636: accordo ANID – Enti di Certificazione
Come ben sanno le Imprese che hanno partecipato ai meetings divulgativi tenuti la scorsa primavera, ANID si era impegnata a cercare di raggiungere una accordo con i principali Enti di Certificazione allo scopo di contenere i costi della certificazione e di istruire i loro Auditors, in modo che fossero interlocutori adeguatamente competenti nelle attività di Disinfestazione e Derattizzazione. Su queste basi è stata raggiunta e formalizzata una Convenzione che coinvolge anche CEPA sul piano europeo e che contiene i seguenti punti:
- Oggetto
La presente convenzione d’intesa ha come obiettivo l’armonizzazione dei contenuti tecnici del servizio svolto dagli enti di certificazione aderenti a questa convenzione per l’erogazione della certificazione a UNI EN16636 - Campo di applicazione
Quanto convenuto nella presente convenzione di intesa volontaria si applica a tutte le aziende interessate alla certificazione UNI EN 16636. - Impegni degli enti di certificazione aderenti alla presente convenzione
Gli enti di certificazione aderenti alla presente convenzione, si impegnano a:
– qualificare i propri auditor secondo i criteri definiti nell’accordo
– emettere le proprie offerte quantificando le tempistiche di audit come definite nel presente accordo
– omissis ..(contenuti tecnici degli EdC)
– non concedere esclusioni dal Campo di applicazione del sistema di gestione. Una azienda di Pest Control deve certificare tutto il pest managment indipendente dal settore di applicazione del servizio
– rilasciare certificati che riportano nel campo di applicazione solo la seguente dicitura: Sistema di gestione del Pest Managment - Disposizioni tecniche ed operative
4.1 Qualifica degli auditor
Gli auditor utilizzati per eseguire le verifiche a fronte della norma UNI EN 16636 devono soddisfare i seguenti requisiti:
– Omissis (requisiti interni) Omissis (qualifiche interne) Omissis (esperienze tecniche)
– aver sostenuto un corso ANID di due giorni sulla norma con superamento di un esame finale
4.2 Tempi di verifica
Le offerte emesse a fronte della norma UNI EN 16636 devono rispettare le seguenti tempistiche di audit:
4.2.1 Verifiche non combinate con altri sistemi di gestione
– Certificazione: 1,5 gg compresa la visita in 1 cantiere
– Prima sorveglianza: 1 gg compresa la visita in 1 cantiere
– Seconda sorveglianza: 1 gg compresa la visita in 1 cantiere
4.2.2 Verifiche combinate con altri Sistemi di Gestione
– Certificazione: 1 gg compresa la visita in 1 cantiere
– Prima sorveglianza: 0,5 gg compresa la visita in 1 cantiere
– Seconda sorveglianza: 0,5 gg compresa la visita in 1 cantiere
Nel caso di aziende multisito i siti da veridficare in certificazione vanno calcolati con il criterio
della radice quadrata (arrotondato per accesso) prevedendo mezza giornata per ogni sito
visitato.
Nel caso delle sorveglianze i siti da verificare vanno calcolati con il criterio dello 0,6 della radice
quadrata.
La verifica di rinnovo segue sempre i criteri della sorveglianza: 1 gg per verifiche non combinate
con altri sistemi di gestione e 0,5 gg per verifiche combinate con altri sistemi di gestione - Sorveglianza ANID
ANID si riserva di eseguire periodiche verifiche sull’operato degli enti che sottoscrivono l’accordo. La verifica prevede la valutazione a campione dei seguenti aspetti:
– verifica dei contratti per la conformità delle tempistiche di verifica
– verifica della qualifica dei valutatori utilizzati (chiedendo il rapporto di verifica)
– verifica del certificato rilasciato all’organizzazione - Validità della convenzione d’intesa
La presente convenzione ha validità triennale, a partire dal 1° ottobre 2015 con possibilità di re-
cesso da parte degli enti firmatari con un preavviso di almeno due mesi
La Convenzione riguarda i seguenti Enti di Certificazione: BUREAU VERITAS, C.S.I., CERTI- QUALITY, CSQA, DEKRA, DNV GL, KIWA CERMET ITALIA, NSF ITALY SRL, AGRO- QUALITA’ RINA GROUP, ANCIS, SGS
La Convenzione ANID-Enti di Certificazione è collegata ad un accordo con CEPA che prevede l’adeguamento delle metodologie di certificazione al Protocollo adottato da CEPA, valido per l’utilizzo del logo CEPA Certified, divulgato ed richiesto a livello europeo dalle più importanti Im- prese del settore alimentare.
Sostanzialmente, l’accordo con CEPA prevede
- CEPA opererà in Italia solo attraverso ANID
- CEPA non potrà concedere il marchio CEPA alle aziende certificate UNI 16636 in Italia da EdC
che non hanno sottoscritto l’accordo con ANID - Il marchio CEPA sarà concesso anche alle aziende non associate ANID purchè certificate da
EdC che rispettano e hanno sottoscritto l’accordo con ANID - Il marchio CEPA verrà concesso alle aziende associate a ANID dietro il pagamento di una fees
di € 150,00 e di € 300,00 per quelle non associate a ANID - L’accordo ANID – CEPA – EdC italiani si applica solo alle aziende aventi sede legale e
stabilimenti in Italia
Per qualsiasi chiarimenti e/o approfondimento potete rivolgerVi a questa segreteria, preferibilmente via e-mail
Con i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
(Francesco Saccone)