di Alessandro Maria Di Giulio
Riceviamo da ANID -AssociazioneNazionale Imprese di Disinfestazione- il comunicato “CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTE DI LAVORO. Come riportato nel comunicato “I recenti decreti Liquidità e Cura Italia hanno introdotto uno specifico credito d’imposta in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione volto ad incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi necessari a garantire la sicurezza e la protezione degli individui che ivi prestano il loro lavoro.”
Prendiamo in considerazione gli aspetti generali.
“Aspetti generali
Con l’art. 30 del D.L. 8 aprile 20202, n. 23, sono stati integrati i benefici previsti dall’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che disciplinano il credito di imposta espressamente previsto:
– per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
– per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro.
Ai fini operativi, viene stabilito il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura pari al 50% degli oneri sostenuti dai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di protezione individuale, nel limite massimo di € 20.000,00 di spese sostenute da ciascun beneficiario e nel limite delle risorse disponibili.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, ha puntualizzato che il beneficio in argomento si deve necessariamente riferire alle spese che, in concreto, risultano sostenute nel corso del 2020.”
Nel documento viene precisato che:
“Per quanto attiene all’ambito oggettivo di applicazione, le disposizioni normative individuano le tipologie di oneri che si devono ritenere ammessi al beneficio individuabili, come detto, nell’ambito delle spese sostenute per:
-
sanificazione sia degli ambienti di lavoro, sia delle attrezzature da lavoro;
-
acquisto di dispositivi di protezione individuale“
…” le modalità per il coerente utilizzo dell’agevolazione devono necessariamente risultare definite con il richiamato apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che ad oggi non è ancora stato emanato.”
Per le operazioni di sanificazione bisogna tenere conto del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, e quindi bisognerà attenersi ai prodotti raccomandati e per quanto riguarda le ditte che effettueranno i lavori dovranno rientrare nelle imprese di cui al Decreto 7 luglio 1997, n.274.
Leggi il comunicato:
COMUNICATO ANID
disinfestazione-credito di Imposta sanificazione