di Alessandro Maria Di Giulio
Il Comune di Città di Castello ha emesso l’Ordinanza Sindacale n° 38 del 13/02/2024 “MISURE PREVENTIVE CONTRO LE ZANZARE (Aedes albopictus, Culex pipiens e Anopheles) E LE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORE”– 2024. Il testo dell’ordinanza predisposto dalla USL Umbria 1 -Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Servizio Controllo organismi infestanti – contiene quest’anno una importante integrazione rispetto alle ordinanza degli anni passati. Si estende il periodo di efficacia dell’ordinanza che quest’anno va da marzo a novembre. Nello scorso anno infatti si concludeva ad ottobre, ma considerati gli effetti dei cambiamenti climatici che hanno portato ad un aumento delle temperature medie e quindi al prolungamento dell’attività delle zanzare si ritiene importante prolungare fino a novembre il controllo delle forme larvali delle zanzare. In effetti, in diverse località è stata osservata la presenza delle zanzare adulte anche durante i mesi invernali nelle abitazioni e negli ambiti protetti dalle basse temperature. I comuni appartenenti al territorio di competenza della USL Umbria 1 stanno provvedendo alla pubblicazione dell’Ordinanza che mette in evidenza quanto sia importante prevenire la presenza della zanzare sia sul territorio pubblico che su quello privato visto che le zanzare, sia la “tigre” che la “comune” sono ampiamente diffuse sul territorio e con l’innalzamento della temperatura possono compiere maggiori cicli di riproduzione. Aumentare l’attenzione dei possibili focolai nei parchi pubblici, nei giardini delle scuole e nelle aree sanitarie, ma è fondamentale il ruolo dei cittadini che devono provvedere ad una maggiore opera di prevenzione nei giardini privati e nelle aree condominiali, anche perché nell’estate 2023 nel Lazio si sono verificati 39 casi di febbre Dengue trasmessa in loco e non a causa di viaggi all’estero. L’importanza dell’attività di controllo delle zanzare è confermata dall’attuale allarme sulla diffusione della Dengue nel mondo, dal Sud America in particolare in Brasile ed in Argentina con le ricadute sull’innalzamento dei livelli di vigilanza del vettore nei porti e negli aeroporti italiani.
Di seguito si riportano i primi 2 articoli dell’ordinanza.
1. A tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, a coloro che gestiscono attività di ricezione turistica quali camping, alberghi, agriturismi e assimilati, e attività di ristorazione con aree all’aperto
a. non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
b. di eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l’acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
c. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori. Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l’acqua accumulatasi;
d. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;
2. a tutti gli amministratori di condomini di
comunicare entro il 30 marzo 2024, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.1 via e-mail aslumbria1@postacert.umbria.it, l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente;
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