
Ministero della Salute
MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 13 giugno 2016
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati
di Alessandro Maria Di Giulio
Con l’Ordinanza 13 giugno 2016 (pubblicata nella GU n.165 del 16-7-2016), il Ministero della Salute ha ritenuto necessario mantenere le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e monitoraggio del fenomeno di avvelenamento e uccisione di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell’ambiente. Tali misure sono state adottate partire dall’ordinanza 18 dicembre 2008 e successive modificazioni e hanno reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell’incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti a norma di legge. Quali sono le novità apportate dall’ultima ordinanza?
Oltre a riordino dell’articolato, si passa da 6 articoli ad 8, la novità più saliente è che è da adesso anche nelle aree protette, devono essere impiegati gli appositi contenitori di sicurezza di esche. Fino all’ordinanza 10 febbraio 2012 infatti al comma 5 dell art. 1 era prevista la possibilità di non impiegare i contenitori di sicurezza di esche per consentire un controllo più rapido dei ratti che minacciano specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale.
Viene ribadito all’articolo 2 che le ditte che effettuano al derattizzazione devono pubblicizzare tali operazioni con avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo.